Dal 1° aprile  cesseranno le tutele Covid per i lavoratori fragili e la possibilità di svolgere «normalmente» il lavoro in smartworking, sia l’equiparazione a ricovero ospedaliero delle assenze dal servizio con riconoscimento dell’indennità economica dall’Inps. Lo spiega lo stesso ente di previdenza con il messaggio n. 1126/2022, dopo la proroga di un mese di entrambe le misure disposta dalla legge n. 11/2022 di conversione del dl n. 221/2021. L’Inps conferma, invece, l’assenza di misure per i lavoratori non fragili in quarantena nel corso di quest’anno: il regime di tutela (cioè l’equiparazione a malattia) è scaduto il 31 dicembre 2021.

Dal 16 ottobre 2020 i lavoratori fragili hanno diritto a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, anche con adibizione a diversa mansione della stessa categoria o area d’inquadramento, in base al Ccnl, oppure allo svolgimento di attività di formazione, anche da remoto. La tutela è a favore dei lavoratori dipendenti «fragili», cioè quelli in possesso di certificato attestante la condizione di rischio derivante da immunodepressione o patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, nonché i lavoratori con disabilità grave (ex legge n. 104/1992). La tutela doveva trovare applicazione fino al 31 ottobre 2021. L’art. 17 del dl n. 221/2021 l’ha prorogata all’anno 2022, fino al 28 febbraio e, precisamente, fino all’adozione di un decreto di individuazione delle «patologie croniche a scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali (…)» applicare la tutela. Il decreto è arrivato il 4 febbraio. In sede di conversione del dl n. 221/2021, spiega l’Inps, la legge n. 11/2022 ha disposto la proroga al 31 marzo 2022 delle tutele a favore dei lavoratori fragili.

Il comma 3 bis dell’art. 17 della legge n. 11/2022, inoltre, stabilisce che gli oneri a carico Inps, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, connessi con le predette tutele sono finanziati dallo stato. Pertanto, precisa l’Inps, entrambe le tutele sono prorogate al 31 marzo e, in particolare, è riconosciuta dal 1° gennaio al 31 marzo la tutela previdenziale ai lavoratori fragili del settore privato assicurati per la malattia all’Inps.

Infine, l’Inps conferma che in merito all’equiparazione a malattia della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva  e relativa a tutti gli altri lavoratori (non fragili), non è stata prevista alcuna proroga per l’anno 2022. Di conseguenza, la possibilità di riconoscere l’indennità economica a carico Inps rimane fissata al 31 dicembre 2021, come anticipato dal messaggio n. 679/2022.