Dal 20 agosto è partita la verifica interna tra Agenzia Entrate Riscossione ed Agenzia delle Entrate sull’elenco dei codici fiscali dei debitori che hanno uno o più debiti a ruolo di importo residuo fino a 5.000 euro sui singoli carichi in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Al termine di tale verifica – che dovrà concludersi entro il 30 settembre 2021 – l’Agenzia delle Entrate dovrà individuare i soggetti che non hanno diritto alla sanatoria, perché in possesso di redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Successivamente, entro il 30 novembre 2021 , l’Agente della riscossione trasmetterà agli enti titolari dei crediti iscritti in tali ruoli l’elenco delle quote annullate.

Il cronoprogramma entro la quale la sanatoria dei ruoli di importo non superiore a 5.000 euro dovrà esaurirsi è dettato nel decreto attuativo del MEF del 14 luglio 2021.

La verifica reddituale

Il comma 4 dell’art. 4 del decreto Sostegni prevede espressamente che lo stralcio dei debiti a ruolo di importo non superiore a 5.000 euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, non è applicabile alle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro ed ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Questa attività di incrocio e verifica dei dati reddituali sarà gestita in automatico grazie alle apposite specifiche tecniche individuate nel decreto del MEF in commento.

Cosa accade in presenza di soggetti coobbligati

Una importante precisazione contenuta nel decreto attuativo dispone inoltre che – in presenza di debiti a ruolo aventi i requisiti dell’annullabilità ma rispetto ai quali vi sono più soggetti coobbligati – lo stralcio del debito non potrà avvenire qualora almeno uno dei soggetti coobbligati risulti in possesso, sempre nel periodo d’imposta 2019, di redditi imponibili ai fini delle imposte di redditi superiore a 30.000 euro.

Annullamento automatico senza comunicazione ai debitori

Esaurite le verifiche dell’Agenzia delle Entrate, l’annullamento dei debiti verrà effettuato alla data del 31 ottobre 2021 senza alcuna comunicazione formale al soggetto debitore; pertanto, decorso il termine del 31 ottobre i debitori dovranno dunque verificare personalmente l’avvenuto annullamento dei debiti a ruolo attraverso una semplice consultazione di un estratto debitorio presso Agenzia Entrate Riscossione.